Il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e ha deciso le modalità di utilizzo della Certificazione verde (chiamata anche Green pass) e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Il decreto legge n. 105 prevede, per particolari servizi o attività, che l’accesso o la partecipazione siano consentiti soltanto a coloro in possesso di Certificazione verde Covid-19.
A partire dal 6 agosto, sarà necessario presentare la Certificazione verde per accedere, per quel che di nostra competenza, anche ad eventi e competizioni sportivi e a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
È ammessa la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
È inoltre ammessa la presenza di pubblico a tutti gli eventi sportivi e le competizioni, non solo di interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
In zona bianca, la capienza complessiva di pubblico, sia per eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e del CIP sia per tutti gli altri eventi e competizioni sportive, non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e non può essere superiore al 25% al chiuso.
A partire dal 6 agosto, l’accesso a queste attività è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.